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Separazione e divorzio: il ruolo (mancante) della mediazione familiare

Separazione e divorzio, come è noto e come le statistiche dimostrano (v. ad esempio “Kramer contro Kramer” di Gustavo De Santis), sono sempre più diffusi nel contesto sociale. Non sappiamo se le percentuali italiane raggiungeranno quelle di altri Paesi occidentali, nei quali quasi un matrimonio su due è destinato a entrare in crisi, ma la tendenza è in aumento, e ciò giustifica una costante attenzione verso tali fenomeni, quale che sia la valutazione ideologica e morale che ciascuno ha di essi.

 

A cosa serve la mediazione familiare

Come spiega Wikipedia, “la mediazione familiare è un intervento professionale rivolto alle coppie e finalizzato a riorganizzare le relazioni familiari in presenza di una volontà di separazione e/o di divorzio. Il suo obiettivo centrale è il raggiungimento della cogenitorialità (o bigenitorialità) ovvero la salvaguardia della responsabilità genitoriale individuale nei confronti dei figli, in special modo se minori.”

Ora, le rilevantissime modifiche che sono intervenute nel costume, nei comportamenti e nell’opinione pubblica, suggeriscono l’opportunità di trattare in modo nuovo i casi di scioglimento del legame di coppia. Guardando all’Europa, ad esempio, si rileva che l’approccio burocratico-giudiziario in questi casi è stato ormai sostituito con un approccio mediativo e psicologico, certamente più idoneo a venir incontro alle esigenze di chi si trova a vivere un momento molto difficile, fonte di sofferenze e di traumi.

La sostituzione delle modalità di intervento che è altrove avvenuta tiene ovviamente conto dell’interesse dei minori coinvolti nelle separazioni e nei divorzi. I minori, infatti, soffrono in particolar modo la conflittualità delle separazioni e un approccio mediativo, che tenga conto di tutti i fattori psicologici dei soggetti coinvolti, è certamente il più idoneo a ridurla e a tenerla sotto controllo.

Nell’ambito dei procedimenti di famiglia, che coinvolgono esigenze e sentimenti fondamentali delle persone interessate, la mediazione familiare tiene altresì conto dell’esigenza di sostituire un sistema esclusivamente eterodiretto con un sistema misto. Lo scopo è far emergere soluzioni da parte delle stesse coppie interessate, puntando alla valorizzazione dell’autonomia, e lasciando la risposta impositiva del sistema come ultima risorsa, nei soli casi in cui l’accordo e l’autodeterminazione non siano risultate possibili.

Si potrebbe obiettare che la mediazione può essere utile solo se liberamente scelta dalle parti. Ma spesso tale possibilità non è neppure nota agli interessati: si potrebbe allora prevedere la (relativa) obbligatorietà di un singolo incontro, in cui spiegare la funzione della mediazione familiare e magari anche le altre potenziali “offerte” dei Centri specializzati, come ad esempio la predisposizione delle condizioni della separazione consensuale.

La mediazione familiare, comunque, non diminuisce l’importanza dell’avvocato e non ne sostituisce la figura, che deve essere obbligatoriamente presente nei Centri di mediazione a pena della mancanza di accreditamento.

 

Perché la mediazione familiare manca in Italia

L’introduzione della mediazione familiare nei procedimenti di separazione e divorzio è stata già oggetto di discussione, nel corso dei lavori preparatori poi sfociati nell’approvazione della legge 54/2006 sull’affido condiviso. Essa era prevista in alcuni testi di sintesi elaborati dalla Commissione Giustizia della Camera. L’articolo di procedura che la prevedeva fu però abrogato nell’ultima seduta, prima del definitivo invio all’Aula.

La possibilità di ricorrere alla mediazione familiare è sopravvissuta, nel testo definitivamente approvato, solo nel secondo comma dell’art. 155-sexies del codice civile. Tale disposizione prevede che il giudice, prima di emanare i provvedimenti relativi all’affidamento dei figli, “sentite le parti ed ottenuto il loro consenso”, possa rinviare l’adozione dei provvedimenti stessi per consentire che i coniugi “avvalendosi di esperti, tentino una mediazione per raggiungere un accordo”. Anche se l’espressione “prima di emanare i provvedimenti” sembra indicare la fase presidenziale, questa disposizione deve ritenersi estensivamente applicabile all’istruttoria, allorché il giudice debba modificare i provvedimenti in questione. La sede prioritaria, prevista per la mediazione, resta comunque quella presidenziale.

Insomma, il giudice può consigliare, ma non imporre la mediazione, alla quale devono esplicitamente acconsentire le parti in causa, e non i loro avvocati. La mediazione si svolge al di fuori della sede giudiziaria, presso esperti di fiducia delle parti e non consigliati o scelti dal giudice. Per tale ragione, i mediatori non devono inviare al tribunale alcuna relazione, né avere contatti con il giudice. Essi non possono neppure essere citati dalle parti come testi nel successivo corso del processo, poiché tenuti al rispetto del segreto professionale.

Solo nel caso in cui le parti, per effetto del loro intervento, raggiungano un accordo, i mediatori possono sottoscrivere lo stesso, per attestarne il compimento. In breve, il mediatore non ha alcuna delega per svolgere funzioni attribuite al giudice, come avviene invece per il consulente d’ufficio.

La mediazione, cui l’art. 155-sexies si riferisce, non implica particolari percorsi, né va definita in base a particolari canoni tecnici elaborati dalle categorie interessate. La norma, infatti, parla di “mediazione per raggiungere un accordo” e, quindi, presuppone un’attività del mediatore per avvicinare le posizioni delle parti ed aiutarle a trovare una soluzione concordata, che, come espressamente indicato, non può prescindere dalla tutela dell’interesse morale e materiale dei figli.

La mediazione familiare, così come introdotta in Italia, si rileva del tutto insufficiente per la soluzione dei problemi esistenti. Essa, infatti, resta estranea al procedimento. Può costituirne uno sviluppo, ma, il fatto che la norma richieda una serie di condizioni per la sua applicazione contribuisce a renderla estremamente marginale: la legge attuale non contribuisce a creare una cultura della mediazione familiare e lascia le parti in balia del loro disagio, rinunciando ad aiutarle con gli strumenti che l’attuale evoluzione delle scienze psicologiche e sociali consentirebbero.

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