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Affido condiviso: senza dati e ricerca non c’è certezza

Un cambiamento inferiore alle attese?
A tre anni dall’approvazione della legge 54/2006 sull’affido condiviso, non sappiamo né se la norma sia stata applicata né se abbia avuto gli effetti desiderati. Manca, infatti, un monitoraggio della applicazione della legge da parte sia del Ministero di Grazia e Giustizia che dei vari dipartimenti e sottosegretariati che si occupano di famiglia e di minori. Mancano anche ricerche autonome: nel paese in cui ci si affanna ad ogni piè sospinto a dichiarare che l’unica famiglia “vera” è quella fondata sul matrimonio, anche agli studiosi sembra interessare poco quello che succede quando il matrimonio si rompe.

 I pochi dati disponibili riguardano solo l’applicazione della nuova legge e, in particolare, quasi solamente la decisione sul tipo di affido (poco o nulla si sa sugli aspetti finanziari, e nulla su quelli organizzativi). Essi segnalano un cambiamento delle prassi giudiziali sostanzialmente inferiore alle attese, e molto eterogeneo nelle diverse sedi.[1] In taluni casi i giudici, in situazioni di elevata litigiosità tra i genitori, di lontananza tra le loro abitazioni, di attività lavorative a loro giudizio incompatibili con una uguale ripartizione dei tempi di cura dei figli, dispongono – come in passato – l’affidamento esclusivo, o introducono nel provvedimento giudiziale di affidamento condiviso una regolamentazione dei contatti e delle sfere di competenza dei genitori sostanzialmente analoga a quella contenuta nei provvedimenti di affidamento esclusivo antecedenti la legge 54. In caso di bassa conflittualità, invece, l’intervento giudiziale è, oggi come nel sistema precedente al 2006, in concreto inutile: i contatti con il genitore non coabitante sono, infatti, organizzati di comune accordo, anche in deroga a quanto indicato nel provvedimento di affidamento. Inoltre, dai dati pubblicati dall’ISTAT sulla base delle sentenze dei tribunali, sappiamo che durante il primo anno di applicazione della legge erano sì molto aumentate le decisioni dei tribunali in favore degli affidi condivisi. Tuttavia esse rappresentavano ancora meno del 40% del totale delle sentenze di affido.[2] Il che è per molti versi sorprendente, stante che la legge dice che solo in caso di manifesta incapacità genitoriale è possibile ricorrere all’affidamento ad un genitore solo.

 

I limiti di una valutazione basata su dati di altri paesi

In assenza di dati specifici, in un articolo recente apparso  su lavoce.info, De Blasio e Dini[3] sostengono che possiamo effettuare una prima valutazione della legge 54/2006 guardando a ciò che succede negli altri paesi. In particolare, una ricerca effettuata negli Stati Uniti mostrerebbe che l’affido condiviso riduce drasticamente il rischio di peggioramento nelle prestazioni scolastiche spesso riscontrato tra i figli di coppie divorziate. Ed un’altra ricerca suggerisce che ha anche un effetto positivo sulla disponibilità a sposarsi anziché a convivere, perché con l’affido condiviso i padri che erano coniugati non perdono i propri diritti. Trasferire i risultati di una ricerca da un contesto culturale e istituzionale ad un altro – tanto più nel campo della famiglia, ove sia i modelli culturali sia le norme giuridiche differiscono anche molto da un paese all’altro – è tuttavia una operazione molto rischiosa. Ad esempio, in Italia i genitori non coniugati conviventi, pur non essendo riconosciuti come coppia nei diritti e doveri reciproci, lo sono come genitori e hanno nei confronti dei figli gli stessi diritti e doveri dei genitori coniugati. La norma dell’affido condiviso vale anche per loro e non hanno bisogno di essere stati sposati per farla valere.

Ma sono molte altre le differenze che rendono poco trasferibili tout court i risultati statunitensi alla situazione italiana. In primo luogo, stante il fatto che in Italia il fenomeno della separazione coniugale è ancora, non solo contenuto, ma concentrato nelle classi medio-alte e nelle regioni del Centro-Nord, è molto contenuto anche il fenomeno della caduta in povertà di donne con bambini a seguito della separazione[4] – una delle principali cause del peggioramento delle condizioni di vita dei figli. All’opposto, questo  è un fenomeno assai vistoso nei paesi Anglosassoni. In secondo luogo, una recente ricerca[5] ha mostrato che in Italia non è vero che i figli di genitori separati hanno sempre prestazioni scolastiche peggiori rispetto ai coetanei i cui genitori non si sono separati. E’ vero solo per i figli di madri con livello di istruzione medio-bassa. Sono proprio questi i bambini e ragazzi che corrono maggiormente il rischio di povertà, senza che la nuova legge possa fare molto per aiutarli da questo punto di vista. Viceversa i figli di madri laureate, anche se sperimentano un abbassamento del tenore di vita, non peggiorano affatto le proprie prestazioni scolastiche.

Non intendiamo affatto sostenere che i risultati della introduzione della legge 54/2006 siano neutri o negativi. Piuttosto segnaliamo che, se vogliamo capire quale è l’impatto della nuova legge in Italia, dobbiamo chiederne un più sistematico e tempestivo monitoraggio ed avviare programmi di ricerca ad hoc e di lungo respiro, anche per poterne confrontare i risultati con ricerche effettuate in altri contesti.

 

 


[1] Per una rassegna della giurisprudenza sulla materia cfr. www.famigliaegiustizia.it; www.minoriefamiglia.it; www.affidocondiviso.it. Per i dati, fino al 2006, v. http://giustiziaincifre.istat.it/jsp/Introduzione.jsp?id=1A.

[2]  ISTAT (6 Agosto 2008) Statistiche in breve: L’affidamento dei figli minori nelle separazioni e nei divorzi, Anno 2006. Roma: Istat. 

[3]  De Blasio e Dini, Affido condiviso. Fa bene ai figli e alla società, http://www.lavoce.info/articoli/-famiglia/pagina1001045.html. Gli stessi autori più recentemente sono tornati sull’argomento affrontando invece la questione della applicazione della legge in Italia. Cfr. http://www.nelmerito.com/index.php?option=com_content&task=view&id=719&Itemid=1

[4] Per l’Italia è necessario utilizzare i dati sulla separazione, anziché quelli sul divorzio, considerato che il divorzio nella quasi totalità dei casi può avvenire solo tre anni dopo la pronuncia della separazione legale. Un’altra differenza non irrilevante con quanto avviene nella maggioranza dei paesi sviluppati.

[5] Cfr. Albertini e Dronkers (2009) Effects of divorce on children’s educational attainment in a Mediterranean and Catholic society: Evidence from Italy, European Societies 11: 137-159.

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