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Gli ucraini e la solidarietà europea: è l’inizio di una nuova era nella politica migratoria?

L’emergenza della guerra in Ucraina si è tradotta ad oggi in una risposta sicura e determinata dell’Unione Europea, salda e coesa nel suo contributo materiale e umanitario. Maria Vittoria Forte analizza le misure adottate per la gestione e regolamentazione dei profughi ucraini in ambito comunitario. Un’Europa accogliente e solidale. Ma sarà sempre così?

A pochi giorni dall’inizio dell’invasione russa in Ucraina, il Commissario UE per la gestione della crisi Janez Lenarčič individuava in circa sette milioni di persone il numero di potenziali sfollati ucraini. Purtroppo, a quasi tre mesi dall’inizio dei combattimenti, questo dato si avvicina terribilmente alla realtà. 

Al 15 maggio, infatti, sono più di sei milioni le persone in fuga dall’Ucraina registrate sul territorio europeo, e se si pensa che nel 2015 si è parlato di “crisi” dei rifugiati e crisi umanitaria senza precedenti in Europa per solo un quinto dei richiedenti asilo registrati oggi, è facile intuire che siamo di fronte al più veloce e numericamente importante flusso di rifugiati mai registrato sul continente europeo dalla Seconda Guerra Mondiale ad oggi. 

Crisi dei rifugiati e “double standards

Si tratta di due crisi umanitarie simili nella causa scatenante – persone in fuga dalla guerra – ma finora rivelatesi fortemente dissimili in termini di risposta europea. 

Gli Stati dell’Europa dell’Est si trovano ad essere quello che nella fase iniziale della guerra in Siria, determinante per la “crisi” dei rifugiati (Forte e Strozza 2021), sono stati Turchia, Libano e Giordania: i Paesi confinanti tendono ad essere quelli di prima destinazione dei profughi. 

Infatti, come dimostrano i dati UNHCR, 3.357.984 rifugiati ucraini  sono stati accolti dalla sola Polonia (quasi il 10% della popolazione polacca), seguita da Romania, Russia, Ungheria, Moldavia, Slovacchia e Bielorussia (Fig. 1). Sulla base di questa prima informazione, appare curioso notare come Polonia, Ungheria e Slovacchia, Paesi appartenenti al “gruppo di Visegrad” – notoriamente contrario alle misure comunitarie in materia di immigrazione e asilo -, si mostrino ora accoglienti e inclini ad una politica europea basata sui principi di solidarietà ed equa ripartizione delle responsabilità. E questo risulta ancora più interessante se si pensa che questi stessi Stati rispondono all’arrivo di altri profughi, prevalentemente Iracheni, Afgani e Siriani, con muri e fili spinati. 

Mentre nel 2015 Polonia e Ungheria contestavano la Decisione del Consiglio sulle quote di ricollocamento, sostenendo si trattasse di un provvedimento dagli “effetti sproporzionati” sui loro Stati, vista la loro omogeneità etnica nazionale e la loro distanza culturale e linguistica dai migranti da accogliere, oggi promuovono e manifestano totale supporto ai rifugiati ucraini, probabilmente anche per vicinanza linguistica e culturale, come si evince dalle dichiarazioni di diversi Primi ministri dell’Europa centro-orientale (Brito 2022; si veda ad esempio About Hungary). 

Alla crisi di solidarietà – interna all’UE e verso i richiedenti asilo – del 2015, si è sostituito un trionfo di solidarietà nei confronti degli ucraini e tra europei nell’attuale crisi. Alla chiusura ed esternalizzazione delle frontiere del 2015, si sono sostituite misure coordinate di sostegno umanitario, politico, finanziario, materiale e militare all’Ucraina oggi. Quando nel 2015 l’eurodeputata Gardini ha esortato la Commissione a redigere una proposta per l’attivazione della Direttiva sulla protezione temporanea per la gestione dei flussi, non ha ricevuto risposte positive, principalmente per la complessità del meccanismo di attivazione (Ineli-Ciger 2016). Il 2 marzo 2022 invece, a poche settimane dall’attacco russo e in soli due giorni la Commissione europea e il Consiglio hanno rispettivamente attivato e approvato la procedura stabilita dalla Direttiva per la protezione temporanea dei profughi ucraini.

Alcuni hanno parlato di double-standards con riferimento alla risposta europea a questo recente flusso di profughi. Da ultimo, Francesco Rocca, presidente della Federazione internazionale della Croce Rossa e della Mezzaluna Rossa, ha mostrato forte disapprovazione verso la discriminazione nei confronti di chi fugge dalle altre guerre. Eppure, la stessa misura di protezione temporanea a cui si è ricorso potrebbe comportare un rischio di trattamento discriminatorio nelle fasi di attuazione da parte delle autorità degli Stati membri (Carrera et al. 2022).

Il regime di protezione temporanea 

La Direttiva del Consiglio 2001/55/CE del 20 luglio 2001 (denominata anche “Direttiva sulla protezione temporanea” o “TDP”) è stata adottata dalle Istituzioni europee in risposta ai flussi di persone seguiti al conflitto nell’ex Jugoslavia, e – come citato – non è mai stata attivata prima d’ora. Secondo questa Direttiva, in caso di “afflusso massiccio” di persone incapaci di tornare nei propri Paesi di origine a causa di conflitti armati o di violazioni sistematiche/generalizzate dei diritti umani, le stesse vengono accolte all’interno dell’UE attraverso il meccanismo TDP, che gli garantisce: uno status di protezione immediato per un periodo massimo di tre anni (senza la necessità di richiedere l’asilo), il titolo di soggiorno, la possibilità (“previo consenso degli interessati”) di spostarsi da uno Stato membro all’altro (eliminando le problematiche legate al tanto discusso e mai emendato Sistema Dublino), ed una serie di diritti, tra cui quello di lavorare, ricevere alloggio, accedere all’assistenza socio-sanitaria; il diritto al ricongiungimento famigliare; per i minori, il diritto di accedere al sistema educativo, a parità di condizioni con i cittadini dello Stato membro interessato (artt. 12-15). Parliamo quindi di un sistema politico europeo che garantisce protezione e diritti ai profughi su tutto il territorio, indistintamente da Stato di primo accesso, attivato con voto unanime dei governi nazionali. Tuttavia, gli Stati membri hanno espresso parere concorde, all’unanimità, su un testo parzialmente rivisitato rispetto a quello proposto dalla Commissione, soprattutto nell’ambito di applicazione. La Decisione adottata dal Consiglio (Decisione 2022/382) si applica infatti esclusivamente alle seguenti categorie: a) cittadini ucraini residenti in Ucraina prima dell’inizio del conflitto armato; b) apolidi o cittadini di Stato terzo beneficiari di protezione internazionale o nazionale in Ucraina prima del 24 febbraio 2022; c) familiari delle precedenti categorie. Sebbene gli Stati membri siano incoraggiati a estendere la protezione temporanea agli apolidi, ai richiedenti asilo e agli altri cittadini extra-EU che risiedono legalmente in Ucraina e che non sono in grado di tornare in condizioni sicure e durevoli nel loro Paese di origine, è loro lasciata ampia discrezionalità. Da qui il rischio di double standard e comportamento discriminatorio nell’attuazione della Direttiva da parte degli Stati membri nei confronti di persone provenienti dallo stesso scenario di guerra. 

Il 28 marzo 2022 il governo italiano ha adottato un DPCM che disciplina, per il nostro Paese, il riconoscimento della protezione temporanea agli sfollati dall’Ucraina, sulla base della decisione del Consiglio UE n. 2022/382. I beneficiari di tale misura si limitano a quelli delle sopramenzionate categorie a, b e c, senza estendersi a persone prive di queste caratteristiche ma ugualmente in fuga dall’Ucraina.  

Al 5 maggio, i dati diffusi dal Viminale rivelano che 85.502 persone hanno ricevuto protezione temporanea nel nostro Paese, si è trattato per più del 70% di persone di sesso femminile, di cui gran parte di età compresa tra i 30 e i 39 anni (Fig. 2). Componente importante del numero di persone attualmente accolte restano evidentemente i minori (43%). 

Alla luce di quanto esposto, è difficile pensare che stiamo assistendo all’inizio di una nuova era per la politica d’asilo europea. Questa crisi potrebbe dimostrarci che l’accoglienza e la solidarietà in Europa sono possibili, ma non necessariamente che accoglienza e solidarietà saranno i tratti distintivi della futura politica migratoria dell’Unione.