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La legislazione sulla “mutilazione genitale femminile” in Europa

In Europa cresce l’attenzione nei confronti degli interventi rituali sui genitali femminili (La Barbera, 2009), conosciuti come “mutilazione genitale femminile”. Anche il Parlamento Europeo si è recentemente pronunciato sul tema con le risoluzioni 2001/2035 e 2008/2071 come risposta alla immigrazione africana in Europa. Tuttavia, come si può vedere nella tabella 1, numericamente il flusso migratorio di popolazione africana – che, in base all’origine etnica, è considerato “a rischio“ – si è mantenuto basso negli ultimi anni rispetto al numero complessivo di stranieri.
Inoltre, si tratta di un flusso immigratorio costituito prevalentemente da uomini (sopratutto nei paesi di immigrazione più recente come Italia e Spagna, v. il rapporto tra i sessi nella tabella 1), o di donne in età ormai adulta. Tuttavia, si registra la presenza di ragazze e bambine che, pur non essendo migranti, poiché nate nei paesi di arrivo, sono considerate a rischio, in base all’origine etnica dei genitori.
 
La legislazione in Francia, Inghilterra, Italia e Spagna
In tutti i paesi europei sono state adottate leggi che proibiscono interventi rituali sui genitali femminili. Come mostrato nella figura 1, nei paesi africani di origine si praticano almeno tre tipi di interventi rituali, diversi per ritualità, invasività estetica ed effetti sulla salute. Ma tutti sono stati proibiti, in base a due diversi modelli legislativi. Mentre la Francia rappresenta uno dei pochi esempi di divieto nel quadro del diritto penale preesistente, gli altri paesi hanno adottato leggi ad hoc. La funzione strategica di tali scelte legislative è molto diversa.
Secondo la giurisprudenza francese, gli interventi rituali sui genitali femminili sono una fattispecie che rientra tra i reati di violenza ai sensi dell’art. 222-9 del codice penale. L’obiettivo fondamentale di tale scelta legislativa è la garanzia formale del principio di eguaglianza, giacché la legge è applicabile a tutti, indipendentemente dall’origine etnica (Weil-Curiel 2001). La Francia è, peraltro, l’unico paese in cui gli interventi rituali sui genitali femminili sono stati sistematicamente perseguiti, anche se la pena è stata sempre condizionalmente sospesa in ragione del rapporto tra genitori-imputati e figlia-vittima. La strategia della “persecuzione senza punizione” non ha tuttavia raggiunto l’obbiettivo di scoraggiare la pratica né tanto meno di eliminarla. Piuttosto, ha contribuito a ridurla in clandestinità.
Al contrario, le leggi inglese (Guiné e Moreno 2007), spagnola (García Ruíz 2007) e italiana (Vanzan e Miazzi 2006) rappresentano tre esempi di aperta condanna della pratica culturale in questione attraverso l’adozione di una legge speciale. E le pene sono dure: nel caso italiano, ad esempio, la sanzione del carcere da 4 a 12 anni è paragonabile a quella di omicidio preterintenzionale, rapina a mano armata, disastro ferroviario, estorsione, concussione e violenza sessuale di gruppo.
Queste leggi ad hoc hanno il merito di riconoscere la necessità di un trattamento giuridico specifico e prevede l’interazione del diritto penale con il diritto amministrativo (programmi educativi e assistenza socio-sanitaria), il diritto di famiglia (eventuale sospensione della patria protestá), il diritto civile (indennizzo della vittima) e il diritto dell’immigrazione (diritto di asilo). Tuttavia, nessuno dei tre paesi (Regno Unito, Spagna, Italia) ha mai celebrato processi per “mutilazione genitale”, sicché la strategia legislativa della previsione ad hoc è rimasta lettera morta secondo una strategia definibile come “criminalizzazione senza persecuzione” (Di Pietro 2006).
 
Diritto penale e crimini culturali
Il divieto di realizzare interventi rituali sui genitali femminili sembra, dunque, essersi ridotto ad una mera dichiarazione di principio, utile, tutt’al più, a distinguere politicamente i membri dell’Unione Europea. Il punto controverso è, tuttavia, se il diritto penale sia lo strumento più adeguato a risolvere le questioni problematiche che sorgono dalla convivenza delle diverse culture e religioni nelle società democratiche occidentali. Il diritto penale è, infatti, l’extrema ratio dell’ordinamento giuridico e la sua funzione è riconducibile a tre caratteristiche fondamentali: la finalità general-preventiva, quella rieducativa e quella simbolico-politica (Bernardi et al. 2008).
Nel caso di specie, la funzione general-preventiva della minaccia sanzionatoria del diritto penale è inefficace poiché le comunità migranti cui la norma si rivolge provengono da un contesto giuridico in cui le norme statali ufficiali e le norme consuetudinarie che prevedono gli interventi rituali sui genitali femminili quali riti di passaggio all’età adulta del gruppo, pur confliggendo, convivono. Nei paesi di origine gli interventi rituali sui genitali femminili sono stati periodicamente proibiti e liberalizzati sin dal periodo coloniale, indebolendo la cogenza della proibizione penale. Al contrario, la disobbedienza della norma consuetudinaria determina un forte ostracismo che spiega il perdurare della tradizione nonostante la proibizione penale.
Rispetto alla funzione rieducativa, è il caso di segnalare che gli interventi rituali sui genitali femminili costituiscono un caso emblematico di come la norma penale da sola sia inadeguata a provocare un cambiamento di comportamenti radicati socialmente per cui è richiesto, piuttosto, il coinvolgimento dell’intera comunità interessata.
Rispetto alla funzione simbolico-politica di definire come un male un comportamento lesivo di un bene giuridico ritenuto fondamentale, va infine precisato che il messaggio è recepito esclusivamente dalla società di accoglienza, finendo per marcare un solco tra “chi promuove i diritti umani” e “chi sottomette ad atroci torture le sue figlie”.
 
Conclusione
L’analisi dei dati demografici e della legislazione in materia rivela la necessità di interrogarsi sulla ragione di un dibattito pubblico così acceso e una legislazione così severa. Nonostante in tutti i paesi europei le leggi che vietano la realizzazione degli interventi rituali sui genitali femminili siano state proposte come risposta alla recente immigrazione africana di massa, le cifre non sembrano dare ragione a questa tesi. La ragione della durezza sanzionatoria delle norme sembra dipendere piuttosto dal valore simbolico che rivestono il corpo della donna e gli interventi modificativi su di esso.
In tal modo, però, la legge penale finisce per essere utilizzata impropriamente per creare frontiere simboliche e marcare il confine tra il nazionale e lo straniero, il diverso, l’altro culturale. Si tratta di un confine invisibile, immateriale, simbolico, ma non per questo meno invalicabile. Una frontiera che crea un’ulteriore e non necessaria condizione di emarginazione sociale per le donne di origine subsahariana in Europa. L’uso indiscriminatamente duro del diritto penale ha prodotto, peraltro, a livello pratico-strategico, effetti opposti all’abbandono della pratica – convertendola in un simbolo di “negritudine” e trascinandola piuttosto nella clandestinità – e, a livello teorico-sistematico, una degenerazione della funzione penale quale extrema ratio, trasformando il sistema repressivo in un insieme ipertrofico di mere dichiarazioni di principio.
D’altra parte, le strategie di abbandono degli interventi rituali sui genitali femminili che si sono dimostrate più efficaci sono quelle che passano per il coinvolgimento delle comunità interessate e soprattutto delle donne, attrici principali di queste cerimonie. Si pensi alle proposte di “iniziazione senza  incisione” che si sono diffuse in numerosi paesi africani (si veda per esempio il progetto Pact in Tanzania). Vale la pena ricordare che anche in Italia nel 2004 era stata avanzata una proposta di “circoncisione simbolica” dal dott. Omar Abdulcadir (Catania e Abdulcadir 2005) come strategia per evitare i danni dell’intervento rituale e allo stesso tempo preservare la tradizione culturale. Tuttavia, la proposta incontrò forte opposizione da parte dei “difensori dei diritti umani”, dimostrando ancora una volta come i diritti umani, quando sono professati come universali, senza essere declinati nella particolarità di ogni contesto socio-culturale, finiscono per trasformarsi in strumenti ideologici che danneggiano la vita di chi è in gioco piuttosto che proteggerla.
 
Bibliografia
Bernardi A., Pastore B. e Pugiotto A. (2008) Legalità penale e crisi del diritto oggi: un percorso interdisciplinare, Giuffrè: Milano.
Catania L.  e Abdulcadir O. (2005) Ferite per sempre: Le mutilazioni genitali femminili e la proposta del rito simbolico alternativo, Roma: DeriveApprodi.
Di Pietro F. (2006) “Le norme sul divieto delle pratiche di mutilazione femminile”. Diritto & Diritti (http://www.diritto.it/all.php?file=22492.pdf).
García Ruíz Y. (2007) Derecho de asilo y mutilación genital femenina: mucho más que una cuestión de género.Madrid: Fundación alternativas.
Guiné A. e Moreno Fuentes F. (2007) “Engendering Redistribution, Recognition, and Representation: The Case of Female Genital Mutilation (FGM) in the United Kingdom and France”, Politics & Society, 35: 3, pp. 477-519.
Kaplan A. e Lopez A. (2010) Mapa de la Mutilación Genital Femenina en España 2009, Bellaterra: Universitat Autònoma de Barcelona.
La Barbera MC. (2009) “Revisiting the anti-Female Genital Mutilation Discourse”, Diritto & questioni pubbliche, n. 9, pp. 485-507.
Vanzan A. e Miazzi L. (2006) “Modificazioni genitali: tradizioni culturali, strategie di contrasto e nuove norme penali”, Diritto, immigrazione, cittadinanza, 1, pp. 13-34.
Weil-Curiel L. (2001) “Female Genital Mutilation in France: A Crime Punishable by Law”, in S. Perry e C. Schenck (eds.) Eye to Eye. Women Practicing Development across Cultures, London: Zed Book, pp. 190-197.