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Gli assegni per i figli dopo una separazione tra coniugi

Prosegue senza interruzione, in Italia, la crescita delle rotture coniugali: le separazioni legali, ad esempio, sono passate dalle 51 mila del 1994 alle 83 mila del 2004. A una separazione non sempre segue un divorzio, che si verifica solo nel 60% dei casi circa, e che ha comunque un ritardo minimo di tre anni. Ma anche per i divorzi il trend è in ascesa: dai 27 mila del 1994 a 45 mila del 2004.
L’esperienza coniugale lascia però spesso delle tracce, e, tra queste, i figli sono probabilmente le più importanti: il 70% circa delle separazioni avviene tra coppie con figli, il che significa che quasi 100 mila nuovi ragazzi, tra cui circa 64 mila minorenni, sono stati coinvolti nel 2004 nelle beghe di uno scioglimento di unione. Con chi vivranno dopo, e chi provvederà al loro mantenimento?
Dall’affidamento esclusivo all’affidamento condiviso
Fino a pochi mesi fa, l’affidamento dei figli minorenni nei procedimenti di separazione e divorzio era disciplinato dal codice civile (art. 155) e da una legge del 1970 (n. 898, del 1 dicembre), modificata nel 1987 (n. 74, del 6 marzo; art. 6): su questa base il giudice affidava normalmente i figli alla sola madre (83% dei casi nel 2004), e solo molto raramente a entrambi i genitori (14% dei casi), con la formula dell’affido congiunto o alternato.
Dal marzo 2006 è invece entrata in vigore la legge 8 febbraio 2006, n. 54 (Disposizioni in materia di separazione dei genitori e affidamento condiviso dei figli), che introduce una nuova prospettiva. Adesso il giudice “valuta prioritariamente la possibilità che i figli minori restino affidati a entrambi i genitori”, o, in subordine, “stabilisce a quale genitore i figli sono affidati, determinando i tempi e le modalità della loro presenza presso ciascun genitore”. In pratica, l’affido congiunto o alternato diventa adesso la regola, e non l’eccezione.
 
E’ anche una questione i soldi
Ma che impatto avrà tutto ciò sulla sfera economica? Fino a ieri, all’affidamento esclusivo alla madre si accompagnava di norma un onere economico a carico del padre, che staccava un assegno mensile per i figli (mediamente di 530 euro nel 2004), uno per la moglie (mediamente di 507 euro nel 2004) e spesso (nel 58% dei casi) doveva anche cedere la casa coniugale alle moglie e ai figli, e procurarsi un nuovo alloggio. Queste rapide cifre non dicono, però, che i 165 tribunali civili chiamati a pronunciarsi su separazioni e divorzi, anche a causa della mancanza di una guida operativa, decidevano in maniera molto difforme, in termini sia di criteri di scelta, sia di risultato finale.
Sotto questo profilo, però, le cose potrebbero non migliorare molto, neanche con la nuova legge. E’ vero che si esplicitano adesso alcuni punti importanti, e in particolare che ciascun genitore dovrà contribuire al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito. A questo fine, il giudice potrà stabilire la corresponsione di un assegno periodico, per la cui determinazione si dovranno considerare:
1) le attuali esigenze del figlio;
2) il tenore di vita goduto dal figlio in costanza di convivenza con entrambi i genitori;
3) i tempi di permanenza presso ciascun genitore;
4) le risorse economiche di entrambi i genitori (soggette a accertamento da parte della polizia tributaria, per contrastare il fenomeno delle dichiarazioni mendaci);
5) la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore.
Nel corso del tempo, inoltre, l’assegno sarà automaticamente rivalutato, in base all’indice ISTAT del costo della vita, ed è sempre aperta la possibilità di una sua rideterminazione, su richiesta di una delle parti.
Il problema economico attende ancora soluzione
Sì ma in pratica? Il punto (5), ad esempio, puntualizza che il lavoro domestico deve essere adeguatamente valutato, ma non fornisce indicazioni su come valutarlo. Il punto (3), coerentemente con la nuova impostazione generale, sottolinea il fatto che, se mio figlio passa la metà del tempo con me (e quindi, in questo periodo, lo nutro, lo vesto, e gli cedo parte della mia casa), già così io sto contribuendo al suo mantenimento economico. Purtroppo, però, non è detto che le spese siano direttamente proporzionali al tempo trascorso con i genitori: la maggior parte di esse, al contrario, può essere differita o concentrata nel tempo. In breve potrebbe capitare che, pur se mio figlio passa la metà del tempo con me, io non provveda mai alle spese “rilevanti”, come ad esempio, vestiti, visite mediche, iscrizioni varie, ecc., che, in questo caso, resterebbero tutte a carico della mia ex-moglie. Come provvedere, in questi casi? Il punto (1) è ambiguo: cosa sono le attuali “esigenze” di un figlio? Un motorino, ad esempio è un’esigenza? E un vestito griffato? E una visita specialistica, in presenza di un piccolo sintomo di malessere, che solo un genitore molto apprensivo reputerebbe degno di approfondimenti?
Il punto (2), infine, appare pericoloso, perché fa riferimento a una situazione precedente che non esiste più e che non è ragionevolmente replicabile. Poiché vivere insieme permette risparmi (ad esempio, in termini di affitto e di mezzi di trasporto), a risorse date, il tenore di vita possibile per una famiglia di 3 componenti che vive unita è più alto di quello che possono raggiungere due nuclei familiari distinti, formati da madre e figlio da una parte e dal solo padre dall’altra. In pratica, separarsi equivale a un impoverimento della famiglia: ha senso, allora, cercare di mantenere un componente solo (il figlio) a un tenore di vita che non è ormai più possibile per gli altri?
In breve: tra indicazioni di massima corrette, ma difficili da tradurre in pratica, e altre forse meno difendibili, e comunque anch’esse non immediatamente operative, è ragionevole prevedere che il nodo economico delle separazioni con figli resterà ancora da sciogliere. Ogni giudice lo farà caso per caso, come è avvenuto fino a oggi, il che però significa anche lentamente, con costi elevati, con grande (forse eccessivo) peso lasciato alla soggettività del decisore, con eterogeneità delle decisioni, pur in presenza di casi simili, e con conseguente presumibile senso di ingiustizia nei soggetti coinvolti.
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