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Le rotte di ingresso in Europa e la crisi europea dei rifugiati

La crisi dei rifugiati o, per meglio dire, la crisi europea nella gestione dei flussi di bisognosi di protezione internazionale, presenta essenzialmente due aspetti emergenti. Un primo aspetto è costituito dall’entità degli arrivi; il secondo è rappresentato dalle rotte usate per entrare nell’Unione europea. Queste ultime rappresentano un elemento fondamentale per il corretto funzionamento della procedura di asilo e al contempo una complicazione seria per il sistema europeo comune di asilo.

Secondo il regolamento di Dublino ogni domanda di asilo deve essere esaminata da un solo Stato membro e la competenza per l’esame di una domanda di protezione internazionale ricade in primis sullo Stato che ha svolto il maggior ruolo in relazione all’ingresso del richiedente nel territorio della UE. Ciò significa che, salvo poche eccezioni, lo Stato che viene individuato dal sistema Dublino come competente ad esaminare la domanda sarà poi anche lo Stato in cui il richiedente asilo dovrà rimanere una volta ottenuta la protezione. Dunque, non è indifferente per la procedura di asilo conoscere il paese da cui si è transitati per entrare in Europa, perché sarà questo paese a dovere accogliere le richieste di asilo. Ciò si traduce, per i paesi alla frontiera dell’Unione europea, in un obbligo alla gestione delle procedure di asilo per ogni nuovo richiedente asilo.

Caratteristiche e mutamenti delle rotte d’ingresso

Consideriamo adesso il numero delle intercettazioni dei passaggi illegali della frontiera europea lungo le principali rotte di ingresso nell’Unione. Con il termine intercettazioni in pratica si intende il numero di volte che le persone vengono fermate nel loro tentativo di attraversare la frontiera europea senza le necessarie autorizzazioni previste dal codice Schengen. Queste informazioni sono elaborate e pubblicizzate dall’agenzia europea Frontex [1].

Schermata 2016-06-23 a 16.18.13Da questi dati si rileva che il numero delle intercettazioni è passato dai poco più di 283.000 del 2014 ai circa 2.000.000 del 2015 [2]. Per l’interpretazione di questi dati, occorre precisare che questo tipo di informazione non si riferisce alle persone, ma a eventi. Quindi una stessa persona può essere contata più volte. Pertanto la cifra di 2.000.000 non rappresenta il numero dei migranti che hanno tentato di attraversare la frontiera, ma il numero dei tentativi che questi hanno fatto e che sono stati intercettati. Da questo punto di vista, il numero delle intercettazioni esprime l’aumento sia dell’attenzione delle polizie, sia il rafforzamento dei loro presidi alle frontiere esterne. Comunque, anche in questo caso, un aumento di queste dimensioni dipende anche da un’accresciuta pressione migratoria alle frontiere europee. Vediamo nel dettaglio l’andamento dei flussi lungo le rotte di ingresso, considerando come indicatore di questi il numero di fermi effettuati alle frontiere, illustrato dalla tabella 1.

Dal 2010 al 2015 le principali rotte per l’ingresso in Europa sono rappresentate dalla rotta del Mediterraneo orientale e da quella del Mediterraneo centrale. Ciò significa sostanzialmente che l’Italia e la Grecia per tutti questi anni, e

in modo particolare per il 2014 e il 2015, sono state le principali porte di ingresso per l’Europa [3].

La liaison dangereuse tra il Sistema Dublino e le rotte di ingresso

In questo quadro migratorio caratterizzato da due principali rotte di ingresso in Europa, una conseguenza diretta del sistema Dublino è la concentrazione degli arrivi nei paesi che funzionano come porte lungo queste vie, in sostanza Grecia e Italia. Inoltre, la peculiare ratio del regolamento di Dublino [4] comporta anche un aumento dei cosiddetti dublinanti [5] negli stessi paesi. Dunque, il sistema Dublino produce una doppia spinta alla concentrazione dei rifugiati in Grecia e in Italia. Da un lato li confina in questi paesi perché non riconosce loro né il diritto né la possibilità di andare oltre. Dal lato opposto, li riporta in questi stessi paesi nel caso fossero riusciti a eludere la prima barriera. Il risultato è che ad oggi l’onere dell’accoglienza è sproporzionalmente caricato sui due paesi, in particolare sulla Grecia. All’indomani del varo di Dublino II, alcuni autori avevano già evidenziato come qualsiasi ”successo” del Regolamento di Dublino sarebbe andato a beneficio degli Stati centrali europei mentre l’onere si sarebbe progressivamente spostato verso i paesi situati sul confine meridionale e orientale dell’Unione Europea [6].

Un altro effetto inatteso di questo meccanismo è l’aumento dei movimenti secondari illegali dei rifugiati. Questo avviene non tanto per la propensione dei rifugiati a dirigersi verso i paesi con gli standard di accoglienza più elevati, quanto perché i rifugiati, nella definizione del loro progetto migratorio, prendono in considerazione anche altri fattori, come per esempio i legami familiari e/o di comunità e le condizioni del mercato del lavoro.

Concludendo, la procedura di asilo serve per determinare quali tra i migranti entrati in maniera irregolare possono restare in Europa come rifugiati, ma il sistema Dublino non è in grado di determinare i paesi in cui questi migranti dovranno essere accolti.

Note

[1] Frontex è l’agenzia europea per la gestione della cooperazione operativa alle frontiere esterne degli Stati membri dell’Unione Europea. Diffonde i dati sulle intercettazioni attraverso delle pubblicazioni quadrimestrali.

[2] Frontex, Risk analysis for 2016, Risk Analysis Network Quarterly Report, p. 16.

[3] In merito alle intercettazioni lungo la rotta dei Balcani occidentali, il dato del 2015 è probabilmente dovuto al cosiddetto conteggio multiplo delle intercettazioni come risultato dei percorsi complessi che i migranti seguono allo scopo di arrivare in Europa.

[4] Rappresentata dal meccanismo della ripartizione degli oneri tra i paesi firmatari della Convenzione di Dublino in base al meccanismo del paese di primo ingresso.

[5] Questo è un neologismo che definisce i richiedenti protezione internazionale che vengono rinviati allo Stato in cui hanno chiesto la protezione internazionale, a seguito di una richiesta per ottenere analogo riconoscimento in uno

Stato diverso da quello in cui è stato richiesto la prima volta.

[6] Cfr. C. Costello C, The Asylum Procedures Directive and the Proliferation of Safe Country Practices: Deterrence, Deflection and the Dismantling of International Protection? in «European Journal of Migration Law», n. 1, 2005.

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